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Sez. 2, Sentenza n. 3008 del 03/08/1976 (Rv. 381783 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DEL GIUDICE DEL DECRETO - INDEROGABILITA - DUPLICE CONTROLLO DELLA COMPETENZA - CONSEGUENZE DELL'INCOMPETENZA.*
Stato
decisa il 1976-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381783-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DEL GIUDICE DEL DECRETO - INDEROGABILITA - DUPLICE CONTROLLO DELLA COMPETENZA - CONSEGUENZE DELL'INCOMPETENZA.*

Nel procedimento d'ingiunzione la Competenza del giudice della opposizione e inderogabile ed investe tutta quanta la lite che, pendente dal momento della notificazione del ricorso e del decreto, viene coltivata con l'opposizione stessa, di modo che la pretesa del creditore e conosciuta, in entrambe le fasi della speciale procedura (quella diretta alla pronuncia del decreto e quella conseguente alla opposizione del debitore) dallo stesso organo giudiziario e questo e, di regola, individuato secondo i criteri stabiliti per le domande proposte in via ordinaria. Consegue che il giudice dell'opposizione compia due verifiche: la prima mira a controllare che egli si identifichi con l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice del decreto (art 645 cod proc civ); la seconda tende ad accertare se, alla stregua dei comuni canoni della Competenza e delle regole previste per il procedimento d'ingiunzione, l'ufficio che egli impersona sia competente a pronunciare sulla domanda. Qualora concluda negativamente solo questa seconda indagine, il giudice e tenuto anzitutto a porre nel nulla il provvedimento monitorio che risulta illegittimo per incompetenza e, ove sia possibile, a dare le Disposizioni del caso per la riassunzione della causa innanzi al giudice competente.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)