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Sez. 1, Sentenza n. 2211 del 21/06/1969 (Rv. 341565 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - CLAUSOLA DI ESONERO - NULLITA - LIMITI - PATTO DI MANLEVA - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1969-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341565-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - CLAUSOLA DI ESONERO - NULLITA - LIMITI - PATTO DI MANLEVA - VALIDITA.*

L'art.1229 cod.civ. colpisce di nullita il solo patto che esclude o limita la responsabilita del debitore, non anche quello che consenta a quest'ultimo di riversare su altri, che abbia un interesse patrimoniale, gli oneri derivanti dalla propria responsabilita, non essendo il cosi detto patto di manleva in contrasto con alcun principio generale del vigente ordinamento, ne in particolare con la ratio dello stesso art.1229, diretto a proteggere il creditore danneggiato, il quale anzi e da quella clausola meglio tutelato. (V. 2588-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)