Sez. 1, Sentenza n. 5814 del 12/06/1999 (Rv. 527373 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE | Proposizione al tribunale anziché alla Corte d'appello - Principio della cd. "traslatio iudicii" - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Inammissibilità della impugnazione..
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE
Il principio secondo il quale la tempestiva proposizione del gravame ad un giudice incompetente impedisce la decadenza della impugnazione, determinando la cd. "traslatio iudicii", non trova applicazione in caso di incompetenza per grado, e, di conseguenza, non opera nella ipotesi di proposizione al tribunale, anziché alla corte d'appello, della impugnazione per nullità del lodo arbitrale. Pertanto, in tale ipotesi l'impugnazione è inammissibile, e non può essere riassunta davanti al giudice competente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)