Sez. 1, Sentenza n. 3586 del 25/03/1993 (Rv. 481558 - 01)
Arbitrato - Lodo (sentenza arbitrale) - Impugnazione - Per nullità - In genere | Proposizione al tribunale invece che alla Corte di Appello - Principio ex art. 50 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
Arbitrato - Lodo (sentenza arbitrale) - Impugnazione - Per nullità - In genere
Il principio ex art. 50 cod. proc. civ. secondo il quale la tempestiva proposizione del gravame ad un giudice incompetente impedisce la decadenza dell'impugnazione (determinando la così detta "traslatio iudicii") non trova applicazione quando questa sia stata proposta ad un giudice incompetente per grado e, di conseguenza, non opera nell'ipotesi di proposizione al tribunale, invece che alla corte di appello, dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, atteso che i criteri di competenza di cui all'art. 828, secondo comma, cod. proc. civ. hanno carattere funzionale, riguardando un giudizio di secondo grado avente natura di appello, anche se "limitato". (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, la quale aveva escluso che, a seguito della sentenza che dichiarava l'incompetenza del giudice adito in violazione dei criteri dell'art. 828 cod. proc. civ., l'impugnazione potesse essere riassunta davanti al giudice dichiarato competente nella sentenza medesima).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)