Sez. L, Sentenza n. 16772 del 09/08/2005 (Rv. 583312 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni - Collegio arbitrale di disciplina previsto dall'art. 59 del d.lgs. n. 29 del 1993 - Natura rituale dell'arbitrato - Conseguenze - Impugnabilità del lodo ex art. 828, cod. proc. civ. - Proposizione al tribunale anziché alla corte d'appello - Principio della cosiddetta "translatio iudicii" - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Inammissibilità della impugnazione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
In tema di arbitrato nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, in ragione di una interpretazione letterale delle norme imposta dal tenore delle stesse, gli artt. 412 "ter" e "quater" cod. proc. civ. vanno applicati unicamente agli arbitrati irrituali previsti dai contratti collettivi, mentre la decisione emessa dal collegio arbitrale di disciplina di cui all'art. 59, del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, ha natura di arbitrato rituale, come tale disciplinato dagli artt. 827 e ss. cod. proc. civ., sicché competente sull'impugnativa del lodo non è il tribunale, nella cui circoscrizione l'arbitrato ha avuto sede, ma la corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitro. Conseguentemente, nella ipotesi di proposizione al tribunale, anziché alla corte d'appello, della impugnazione per nullità del lodo arbitrale, trattandosi di incompetenza per grado, non opera il principio secondo il quale la tempestiva proposizione del gravame ad un giudice incompetente impedisce la decadenza della impugnazione, determinando la cosiddetta "translatio iudicii", e l'impugnazione è inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 412 ter, Cod. Proc. Civ. art. 412 quater, Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)