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Sez. 3 - , Ordinanza n. 9218 del 22/03/2022 (Rv. 664259 - 01)

COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE | Medici specializzandi - Risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttiva comunitaria - Quantificazione - Durata del corso di specializzazione - Accertamento d'ufficio da parte del giudice - Necessità. RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664259-01

COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE

Ai fini della quantificazione del risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie concernenti la remunerazione dei medici specializzandi, l'attore ha l'onere di indicare unicamente il tipo di specializzazione conseguita, integrando la relativa durata legale all'epoca dei fatti un dato normativo che il giudice è tenuto a verificare d'ufficio.

Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive Commissione CEE 26/01/1982 num. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)