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Sez. 3 - , Sentenza n. 5781 del 08/03/2017 (Rv. 643397 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Medici specializzandi – Retribuzione – Mancato o tardivo recepimento delle direttive comunitarie in materia – Responsabilità dello Stato – Onere dell’interessato di provare il carattere a tempo pieno del corso di specializzazione – Esclusione.
Stato
decisa il 2017-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643397-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

Il medico specialista che, essendosi iscritto ad una scuola di specializzazione prima del 1991 e non avendo percepito alcuna remunerazione durante il corso, domandi il risarcimento del danno da mancata attuazione delle Direttive 75/362/CC e 82/76/CEE, non è tenuto a provare che il corso frequentato fosse esclusivo ed a tempo pieno, ma solo di averlo frequentato senza essere stato remunerato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 26/01/1982 num. 76, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)