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Sez. 3, Ordinanza n. 11412 del 27/04/2026 (Rv. 678670-01)

COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE | Mancato recepimento di direttive comunitarie - Medici specializzandi - Durata dei corsi inferiore a quella unionale - Diritto al risarcimento del danno - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678670-01

COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE

In tema di danno da mancato recepimento delle direttive comunitarie in materia di remunerazione dei medici specializzandi, il diritto al risarcimento non è precluso in relazione alla frequenza di corsi per i quali era prevista una durata inferiore a quella unionale, in quanto lo Stato è tenuto ad adeguare i corsi di specializzazione medica alle prescrizioni delle direttive comunitarie anche con riguardo alla loro durata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva negato il diritto al risarcimento del danno nei confronti di medici che avevano conseguito la specializzazione seguendo corsi di durata inferiore a quella quadriennale indicata dalle direttive CEE).

Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)