Sez. 5, Sentenza n. 141 del 09/01/2004 (Rv. 569352 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Riscossione - Accertamento non definitivo - Iscrizione a ruolo della tassa e degli interessi nel loro intero ammontare - Legittimità - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 72 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, non includendo tra le disposizioni richiamate del dPR 29 settembre 1973, n. 602, quella contenuta nell'art. 15, relativa alla misura delle iscrizioni a ruolo in caso di accertamenti non definitivi (norma, peraltro, il cui ambito applicativo è stato espressamente limitato alle sole imposte sui redditi dall'art. 19 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46), consente l'immediata iscrizione integrale a ruolo, con soprattasse ed interessi, della tassa, pur se non definitivamente accertata. Nè tale disciplina, avuto riguardo alla diversità di natura, soggetto impositore, modalità di commisurazione e rapporti fra gettito e costo di esercizio tra la tassa stessa e le imposte cui si applica il predetto art. 15, pone dubbi di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost. (cfr. Corte cost. sent. n. 464 del 1999).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 72, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 19, Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)