Sez. 5, Sentenza n. 5759 del 10/03/2010 (Rv. 612147 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Impugnazione dell' avviso di accertamento - Effetti - Impedimento della riscossione coattiva - Esclusione - Conseguenze - Decorrenza del termine perentorio per l'iscrizione a ruolo - Configurabilità .
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'impugnativa dell'atto di accertamento, se impedisce di considerare l'atto stesso definitivo, non esclude tuttavia l'esercizio, da parte del comune, della potestà di riscuotere coattivamente il tributo, con conseguente decorrenza del termine - previsto a pena di decadenza dall'art. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993 - per la sua iscrizione a ruolo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 72, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)