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Sez. 2, Sentenza n. 639 del 21/01/2000 (Rv. 533019 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Responsabilità risarcitoria del venditore ex art. 1494 cod. civ. - Estensione al produttore - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533019-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di compravendita, la norma di cui all'art. 1494 cod. civ. (responsabilità risarcitoria del venditore per vizi della cosa venduta) disciplina, al primo come al secondo comma, un'ipotesi di responsabilità contrattuale del venditore per inosservanza dell'obbligo di diligenza relativo allo stato della merce oggetto del trasferimento, con la conseguenza che l'azione risarcitoria proposta dal compratore "ex contractu" non può estendersi anche al produttore, in quanto l'autonomia delle due successive vendite non consente di indirizzare detta azione nei confronti di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1494

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)