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Sez. L, Sentenza n. 4437 del 07/08/1982 (Rv. 422427 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE - RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE - CONCORRENZA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422427-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE - RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE - CONCORRENZA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

La responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale possono concorrere allorché un unico comportamento risalente al medesimo autore, e quindi un evento dannoso unico nella sua genesi soggettiva, appaia di per sè lesivo non solo di specifici diritti derivanti al contraente dalle clausole contrattuali, ma anche dei diritti assoluti che alla persona offesa spettano di non subire pregiudizi all'onore, alla propria incolumità personale ed alla proprietà di cui è titolare. (V 2105/80, mass n 405760).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)