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Sez. 1, Sentenza n. 8055 del 19/07/1993 (Rv. 483219 - 01)

Adozione - Adozione (dei minori d'età) - Adottandi - Adottabilità - Opposizione - Procedimento - Impugnazione | Sentenza di appello sullo stato di adottabilità - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Limiti - "Violazione di legge" - Portata.
Stato
decisa il 1993-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483219-01

Adozione - Adozione (dei minori d'età) - Adottandi - Adottabilità - Opposizione - Procedimento - Impugnazione

A norma dell'art. 17, ultimo comma, della legge 4 maggio 1983 n. 184 avverso la sentenza d'appello che pronuncia sullo stato di adottabilità il ricorso per cassazione è espressamente limitato al vizio di "violazione di legge", che in ordine alla motivazione si ha solo quando questa è del tutto omessa o è meramente apparente (e cioè intrinsecamente inidonea a fare percepire le ragioni che stanno alla base della decisione), e, quindi, la sentenza sia nulla per assenza del requisito formale della motivazione, secondo il modello dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ., senza che possa rientrarvi il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, siccome previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Legge 04/05/1938 num. 184 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)