diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 407 del 22/06/1989 (Rv. 463160 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO CON L'ENTE FERROVIE DELLO STATO PROTRATTOSI DOPO LA SUCCESSIONE DELL'ENTE ALL'AZIENDA AUTONOMA - CONTROVERSIA RELATIVA - QUESTIONI ATTINENTI ALLA SINDACABILITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI ANTERIORMENTE ADOTTATI DA DETTA AZIENDA - RIFERIMENTO AL MERITO DELLA DOMANDA - DEDUZIONE CON REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463160-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO CON L'ENTE FERROVIE DELLO STATO PROTRATTOSI DOPO LA SUCCESSIONE DELL'ENTE ALL'AZIENDA AUTONOMA - CONTROVERSIA RELATIVA - QUESTIONI ATTINENTI ALLA SINDACABILITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI ANTERIORMENTE ADOTTATI DA DETTA AZIENDA - RIFERIMENTO AL MERITO DELLA DOMANDA - DEDUZIONE CON REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Nella controversia promossa contro l'ente ferrovie dello stato, con riguardo a rapporto di lavoro subordinato protrattosi dopo la successione dell'ente medesimo all'azienda autonoma delle ferrovie dello stato (legge 17 maggio 1985 n. 210), le questioni che siano attinenti alla sindacabilità da parte del giudice ordinario di Atti amministrativi in precedenza adottati da detta azienda, quando il rapporto aveva ancora natura pubblicistica, senza porre in discussione la giurisdizione del giudice stesso per effetto del sopravvenuto carattere privatistico del rapporto, si riferiscono al fondamento nel merito della domanda, e, pertanto, non sono deducibili con istanza di regolamento preventivo di giurisdizione. (V 3036/88, mass n 458572; (V 3945/87, mass n 452792).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)