Sez. 1, Sentenza n. 411 del 18/02/1971 (Rv. 350013 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO ESTIVO EX LEGGE N 818 DEL 1965 - LIMITI DI APPLICABILITA - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N 742 DEL 1969 - TERMINI IN CORSO - INAPPLICABILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO ESTIVO EX LEGGE N 818 DEL 1965 - LIMITI DI APPLICABILITA - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N 742 DEL 1969 - TERMINI IN CORSO - INAPPLICABILITA.*
Perche operasse la sospensione dei termini prevista dalla legge 14 luglio 1965, n 818, era necessario che il termine scadesse fra il primo agosto ed il 15 settembre. Ai termini iniziati sotto il vigore di detta legge, anche se ancora in corso alla entrata in vigore della legge 7 ottobre 1969, n 742, non e applicabile la nuova disciplina dettata da quest'ultima, la quale non ha carattere interpretativo ma innovativo, e dispone per il futuro. (V 767'70, mass n 346054' 706'70, mass n 345935).*
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)