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Sez. 3, Sentenza n. 767 del 21/03/1970 (Rv. 346054 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - LEGGE N 742 DEL 1969 - VALORE INTERPRETATIVO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1970-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346054-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - LEGGE N 742 DEL 1969 - VALORE INTERPRETATIVO - INSUSSISTENZA.*

Perche operi la sospensione dei termini prevista dalla legge 14 luglio 1965, n 818, e necessario che il termine scada tra il primo agosto e il 15 settembre. Ai termini scaduti sotto il vigore di detta legge non e applicabile la nuova disciplina dettata dalla l 7 ottobre 1969, n 742, la quale non ha carattere interpretativo e dispone per il futuro. (V 1834-69, massima n 340943 1899-69, massima n 341050).*

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)