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Sez. 2, Sentenza n. 706 del 17/03/1970 (Rv. 345935 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO ESTIVO - LEGGE N 818 DEL 1965 - AMBITO DI APPLICAZIONE - LEGGE N 742 DEL 1969 - CARATTERE INTERPRETATIVO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345935-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO ESTIVO - LEGGE N 818 DEL 1965 - AMBITO DI APPLICAZIONE - LEGGE N 742 DEL 1969 - CARATTERE INTERPRETATIVO - ESCLUSIONE.*

La legge 7 ottobre 1969, n 742, sulla sospensione dei termini processuali non ha carattere interpretativo della precedente legge n 818 del 1965. In base a quest'ultima, la sospensione di diritto dei termini processuali (e, quindi, anche di quello stabilito per l'impugnazione) operava quando tali termini scadevano durante il periodo tassativamente stabilito e non anche quando scadevano successivamente. (V 217-70 massima n 345029).*

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)