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Sez. U, Sentenza n. 3652 del 08/08/1989 (Rv. 463606 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - COMUNE - INCARICO, CON VINCOLO DI SUBORDINAZIONE E RETRIBUZIONE PREDETERMINATA, DELLA PULIZIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITÀ - APPOSIZIONE DI UN TERMINE E QUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO COME "APPALTO" - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1989-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463606-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - COMUNE - INCARICO, CON VINCOLO DI SUBORDINAZIONE E RETRIBUZIONE PREDETERMINATA, DELLA PULIZIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITÀ - APPOSIZIONE DI UN TERMINE E QUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO COME "APPALTO" - IRRILEVANZA.*

Il rapporto di lavoro che S'instauri - ancorché a tempo di terminato ed in forza di contratto formalmente qualificato come "appalto" - tra un comune ed un prestatore d'opera personale, incaricato, con vincolo di subordinazione e retribuzione predeterminata, della pulizia dei locali della scuola materna statale, configura un rapporto di pubblico impiego, in quanto tale devoluto (anche per quanto concerne le domande di spettanza retributive nonché degli interessi e della rivalutazione monetaria) alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, implicando lo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione pubblicistica del comune medesimo, cui è demandato, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 marzo 1968 n. 444, il compito di provvedere alla manutenzione ed alla custodia delle scuole materne statali. (V 3708/86, mass n 446589; (Conf 5632/81, mass n 416343; (Conf 3239/80, mass n 407031).*

Riferimenti normativi: Legge 18/03/1968 num. 444 art. 7, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)