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Sez. 3, Sentenza n. 1683 del 26/02/1999 (Rv. 523684 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CANONE - IN GENERE | Determinazione convenzionale del canone - Previsione di aumenti ancorati ad elementi indipendenti dalle variazioni annue del potere di acquisto della moneta - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1999-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523684-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CANONE - IN GENERE

Il principio operante per le locazioni di immobili ad uso non abitativo della libera determinazione convenzionale del canone, trova deroga nell'art. 32 della legge 27 luglio 1978 n. 392 per le clausole di aggiornamento del potere di acquisto della moneta (cosiddette clausole ISTAT) con disposizione insuscettibile di applicazione analogica alle altre clausole contrattuali o ad incrementare il valore reale del canone per diverse e successive frazioni del medesimo rapporto, da ritenere valide salvo che non rappresentino un concreto mezzo per eludere il limite posto dalla norma sopra indicata. È legittima, pertanto, quale espressione di autonomia contrattuale la clausola con la quale venga pattuito un canone locativo costituito per una parte da una somma di danaro e per l'altra dall'esborso di somme determinate per ristrutturazione e restauro dell'immobile locato, salvo a stabilire se, per volontà delle parti, l'esborso costituisca parte del canone fino alla prima scadenza contrattuale ovvero per tutta la durata della locazione, qualunque essa sia, anche nel caso di successiva rinnovazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1371, Cod. Civ. art. 1571, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)