Sez. 5, Sentenza n. 1951 del 30/01/2007 (Rv. 596626 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Rimborso dell'eccedenza detraibile ex art. 30, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Acquisto di beni strumentali ammortizzabili - Coordinamento con il disposto del precedente art. 19, terzo comma - Necessità - Effettuazione di sole operazioni esenti - Indetraibilità assoluta - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di IVA, l'art. 30, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel prevedere che "i contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili possono chiedere il rimborso... limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili", non regolamenta in modo autonomo il credito d'imposta nascente dall'acquisto di beni strumentali ammortizzabili, ma disciplina il rimborso dell'imposta inerente al loro acquisto in conformità del precedente art. 19, ed entro i limiti fissati da tale norma. Ne consegue che il contribuente che abbia effettuato soltanto operazioni esenti (come nella specie) non può invocare, sulla base della lettera dell'art. 30, terzo comma, il diritto al rimborso dell'imposta assolta sull'acquisto di beni ammortizzabili, in quanto, dovendo la disposizione essere coordinata con quanto stabilito, per il caso di compimento di operazioni esenti, dall'art. 19, terzo comma - "la detrazione deve essere ridotta nella misura data dal rapporto fra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno e il volume d'affari dell'anno stesso" -, la misura dell'indetraibilità è, in un caso siffatto, pari al 100 per cento.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)