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Sez. 1, Sentenza n. 4818 del 24/04/1993 (Rv. 482008 - 01)

Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Obblighi dei contribuenti - Pagamento dell'imposta - Rimborsi | Art. 30 terzo comma d.P.R. n. 633 del 1972 - Disciplina - Portata - Soggetto effettuante soltanto operazioni (attive) esenti - I.V.A. assolta sull'acquisto di beni ammortizzabili - Diritto al rimborso - Esclusione - Contrasto di tale interpretazione con l'art. 10 della Costituzione e con la VI direttiva C.E.E. - Insussistenza.
Stato
decisa il 1993-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482008-01

Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Obblighi dei contribuenti - Pagamento dell'imposta - Rimborsi

Il soggetto che effettua soltanto operazioni (attive) esenti (nella specie prestazioni professionali mediche) non ha diritto al rimborso dell'I.V.A. assolta sull'acquisto di beni ammortizzabili, restando esclusa l'applicabilità del terzo comma dell'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, che riconosce tale diritto ai contribuenti "che non hanno effettuato operazioni imponibili", atteso che tale espressione concerne le operazioni attive, di per sè imponibili, ma, di fatto, non eseguite e non anche le operazioni attive eseguite, ma esenti. Detta interpretazione non si pone in conflitto con l'art. 10 della Costituzione e la VI direttiva C.E.E., che raggruppa in un'unica ipotesi di esenzione sia le attività di pubblico interesse (esenti) che le attività di esportazione (non imponibili), in quanto che l'alternativa proposta dal terzo comma dell'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972 non è tra operazioni esenti ed operazioni non imponibili, ma tra operazioni esenti ed operazioni imponibili non eseguite.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)