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Sez. L, Sentenza n. 4499 del 30/07/1979 (Rv. 401002 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PROROGA DEL TERMINE - ESIGENZE GIUSTIFICATRICI - DIVERSITA RISPETTO ALLE CIRCOSTANZE LEGITTIMANTI L'OPPOSIZIONE INIZIALE DEL TERMINE STESSO.*
Stato
decisa il 1979-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401002-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PROROGA DEL TERMINE - ESIGENZE GIUSTIFICATRICI - DIVERSITA RISPETTO ALLE CIRCOSTANZE LEGITTIMANTI L'OPPOSIZIONE INIZIALE DEL TERMINE STESSO.*

Le esigenze contingenti ed imprevedibili che giustificano la proroga del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato, a norma dell'art 2 della legge 18 aprile 1962 n 230, sono diverse dalle circostanze che legittimano l'apposizione del termine iniziale al contratto ai sensi dell'art 1 lettera C) della stessa legge.*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)