Sez. L, Sentenza n. 5662 del 28/10/1981 (Rv. 416360 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PER IL COMPIMENTO DI UN'OPERA O DI UN SERVIZIO - SCADENZA DEL TERMINE SENZA L'ULTIMAZIONE DELL'OPERA O DEL SERVIZIO - PROROGA AUTOMATICA DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - CONTRASTO DEGLI ARTT. 1 E 2 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 CON GLI ARTT. 3 E 4 COST. - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PER IL COMPIMENTO DI UN'OPERA O DI UN SERVIZIO - SCADENZA DEL TERMINE SENZA L'ULTIMAZIONE DELL'OPERA O DEL SERVIZIO - PROROGA AUTOMATICA DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - CONTRASTO DEGLI ARTT. 1 E 2 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 CON GLI ARTT. 3 E 4 COST. - INSUSSISTENZA.*
Il mancato compimento dell'opera o del servizio per la cui esecuzione, ai sensi della lett. C) del secondo comma dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230, fu legittimamente stipulato il contratto di lavoro a tempo determinato non comporta, alla scadenza del relativo termine, la proroga automatica di tale rapporto, la quale, ai sensi del primo comma dell'art. 2 della stessa legge (e nei limiti ivi stabiliti), è, invece, ammissibile, con il consenso del lavoratore, solo per esigenze contingenti ed imprevedibili, e cioè per circostanze diverse da quelle che, a norma della citata lett. C), legittimarono inizialmente l'apposizione del termine al contratto. Al riguardo, peraltro, non è ipotizzabile alcun contrasto tra gli artt. 1 e 2 della legge n. 230 del 1962 (nella parte in cui consentono la cessazione del rapporto allo scadere del termine nonostante la mancata ultimazione dell'opera o del servizio) e gli artt. 3 e 4 della Costituzione, giacché, oltre che dal principio della certezza dei rapporti giuridici, il rigore della disciplina quanto alla cessazione del rapporto allo scadere della data inizialmente prevista è ispirata, come la rigida predeterminazione delle ipotesi che consentono l'apposizione del termine, dall'esigenza di evitare elusioni al principio generale del contratto di lavoro a tempo indeterminato, che è il tipo privilegiato dal legislatore. (V. 4499/79, mass. N. 401002; (V. 1017/79, mass. N. 397212).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 4, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)