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Sez. L, Sentenza n. 10189 del 12/07/2002 (Rv. 555707 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Proroga del contratto - Condizioni -Diversità rispetto alle ragioni giustificative "ex" legge n. 230 del 1962, applicabile anche nei casi di cui alla legge n. 18 del 1978 - Necessità - Caratteri - Imprevedibilità - Estremi.
Stato
decisa il 2002-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555707-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 230 del 1962, applicabile anche nei casi indicati dalla legge n. 18 del 1978, le circostanze idonee a legittimare la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato devono essere ontologicamente diverse da quelle che hanno giustificato l'originaria apposizione del termine e devono rivestire i caratteri della contingenza e dell'imprevedibilità. Con riguardo a quest'ultima, deve ritenersi prevedibile qualsiasi situazione di cui l'imprenditore possa - anche in via di mera probabilità - rappresentarsi l'ulteriore sviluppo secondo l'"id quod plerumque accidit".(Alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto legittima la prima proroga del contratto, attuata sulla base della stessa ragione - la intensificazione dell'attività lavorativa in un determinato periodo dell'anno - che aveva determinato l'apposizione del termine al contratto, nonché la seconda, originata dalla necessità di sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto.)

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 3, Legge 03/02/1978 num. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)