Sez. 3, Sentenza n. 6994 del 06/06/1992 (Rv. 477594 - 01)
Esecuzione forzata - Pignoramento - Conversione | Determinazione della somma di denaro da versare in sostituzione delle cose pignorate - Provvedimento del giudice dell'esecuzione - Valutazioni sommarie operate - Contestazione circa l'esistenza e l'ammontare dei singoli crediti e la sussistenza dei diritti di prelazione - Sollevazione in sede di distribuzione ex art. 512 cod. proc. civ. - Proponibilità di opposizione all'esecuzione o di contestazione circa l'esistenza e l'ammontare dei singoli crediti - Facoltà del debitore o del soggetto a carico del quale si svolge il processo di espropriazione - Sussistenza.
Esecuzione forzata - Pignoramento - Conversione
Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, sentite le le parti, determina, in sede di conversione del pignoramento, ex art. 495 cod. proc. civ., la somma di denaro da versare in sostituzione delle cose pignorate, comporta una valutazione sommaria delle pretese del creditore pignorante e dei creditori intervenuti, nonché delle spese già anticipate e, presumibilmente, da anticipare, prescindendo dalle contestazioni circa la sussistenza e l'ammontare dei singoli crediti e la sussistenza dei diritti di prelazione, che vanno sollevate solo in sede di distribuzione a termini dell'art. 512 cod. proc. civ., ferma restando la possibilità per il debitore o per il soggetto nel cui pregiudizio si svolge il processo di espropriazione di proporre opposizione all'esecuzione o di sollevare contestazioni circa l'esistenza e l'ammontare dei singoli crediti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 485, Cod. Proc. Civ. art. 495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)