diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 1059 del 30/05/1975 Cc. (dep. 23/06/1975) Rv. 130386 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - REATI PREVISTI DALL'ART 2 LEGGE N 497 DEL 1974 - CONDIZIONI PREVISTE NEL SECONDO COMMA DELL'ART 502 COD PROC PEN - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1975-05-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/130386-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - REATI PREVISTI DALL'ART 2 LEGGE N 497 DEL 1974 - CONDIZIONI PREVISTE NEL SECONDO COMMA DELL'ART 502 COD PROC PEN - INAPPLICABILITA.*

L'art 2 della legge 14 ottobre 1974, n 497, contiene, al di la delle espressioni usate, una deroga generica alle condizioni previste sia nel primo che nel secondo comma dell'art 502 cod proc pen, consentendo al PM l'adozione del rito direttissimo al di fuori di tutte le ordinarie condizioni, eccetto quella, espressamente mantenuta, della non necessita di speciali indagini. (nella specie, nei confronti di un sospetto autore di rapina aggravata, commessa il 17 gennaio 1975, il procuratore della Repubblica aveva emesso ordine di cattura il 15 marzo 1975 ed aveva fatto tradurre l'imputato il 5 aprile dinanzi al tribunale per il rito direttissimo: la suprema Corte ha ritenuto legittima l'adozione di tale rito).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)