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Sez. 1, Ordinanza n. 579 del 09/03/1978 Cc. (dep. 04/05/1978) Rv. 138831 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - NUOVE NORME CONTRO LA CRIMINALITA (LEGGE N 497 DEL 1974) - CONDIZIONI PREVISTE PER IL RITO DIRETTISSIMO ORDINARIO - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE O CITAZIONE DELL'IMPUTATO - COINCIDENZA CON IL TERMINE DI QUARANTA GIORNI STABILITO PER LA DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA PREVENTIVA.*
Stato
decisa il 1978-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138831-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - NUOVE NORME CONTRO LA CRIMINALITA (LEGGE N 497 DEL 1974) - CONDIZIONI PREVISTE PER IL RITO DIRETTISSIMO ORDINARIO - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE O CITAZIONE DELL'IMPUTATO - COINCIDENZA CON IL TERMINE DI QUARANTA GIORNI STABILITO PER LA DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA PREVENTIVA.*

Poiche l'art 2 della legge n 497 del 1974 stabilisce che il procuratore della Repubblica procede "in ogni caso" con il giudizio direttissimo per i delitti ivi previsti, ne risulta una deroga a tutte le condizioni della direttissima ordinaria, compreso il termine per la presentazione o citazione dell'arrestato, unico termine per le persone arrestate (anche in seguito ad ordine di cattura) restando quello generale di quaranta giorni stabilito per la durata massima della custodia preventiva. (Conf mass n 130386).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)