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Sez. 3, Sentenza n. 2406 del 07/04/1986 (Rv. 445527 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA - PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA - SENTENZA DI RIFORMA IN SENSO SOLTANTO QUANTITATIVO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO - LIMITI - MODIFICA IN AUMENTO DEL TITOLO ORIGINARIO - AMPLIAMENTO DELL'OGGETTO DELLA PROCEDURA GIÀ INTRAPRESA - AMMISSIBILITÀ - INTERVENTO DEL CREDITORE PER LA PARTE RESIDUALE IN BASE AL NUOVO TITOLO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1986-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445527-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA - PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA - SENTENZA DI RIFORMA IN SENSO SOLTANTO QUANTITATIVO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO - LIMITI - MODIFICA IN AUMENTO DEL TITOLO ORIGINARIO - AMPLIAMENTO DELL'OGGETTO DELLA PROCEDURA GIÀ INTRAPRESA - AMMISSIBILITÀ - INTERVENTO DEL CREDITORE PER LA PARTE RESIDUALE IN BASE AL NUOVO TITOLO - NECESSITÀ.*

La norma dell'art. 653, secondo comma cod. proc. civ., sebbene dettata in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, costituisce espressione di un principio generale valido per tutte le ipotesi in cui un provvedimento giurisdizionale provvisoriamente esecutivo, posto in esecuzione, venga modificato solo quantitativamente da un successivo provvedimento anch'esso esecutivo. In applicazione di tale principio, iniziata la esecuzione in base a sentenza di primo grado munita di clausola di provvisoria esecuzione, ove sopravvenga sentenza di appello (esecutiva di diritto) che riformi la precedente decisione in senso soltanto quantitativo, il processo esecutivo non resta caducato, ma prosegue senza soluzione di continuità, nei limiti fissati dal nuovo titolo (con persistente efficacia, entro gli stessi, degli Atti anteriormente compiuti), ove si tratta di modifica in diminuzione, o nei limiti del titolo originario qualora la modifica sia in aumento. In quest'ultimo caso, il creditore, per ampliare l'oggetto della procedura già intrapresa, deve fare intervento, per la parte residuale, in base al nuovo titolo esecutivo costituito dalla sentenza di appello. (Conf 101/85, mass n 438299).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)