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Sez. 3, Sentenza n. 7111 del 30/07/1997 (Rv. 506339 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA | Impugnazione - Accoglimento parziale - Modifica solo quantitativa - Effetti sull' esecuzione intrapresa - Prosecuzione - Limiti.
Stato
decisa il 1997-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506339-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA

Se a seguito di parziale accoglimento dell'impugnazione, una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro è modificata solo quantitativamente, il processo esecutivo, intrapreso in base all'originario titolo esecutivo, prosegue per la realizzazione del credito, nei limiti riconosciuti in sede di gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)