Sez. 3, Sentenza n. 7111 del 30/07/1997 (Rv. 506339 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA | Impugnazione - Accoglimento parziale - Modifica solo quantitativa - Effetti sull' esecuzione intrapresa - Prosecuzione - Limiti.
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA
Se a seguito di parziale accoglimento dell'impugnazione, una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro è modificata solo quantitativamente, il processo esecutivo, intrapreso in base all'originario titolo esecutivo, prosegue per la realizzazione del credito, nei limiti riconosciuti in sede di gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)