Sez. 3, Sentenza n. 101 del 16/01/1985 (Rv. 438299 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA - DI PRIMO GRADO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA - INIZIO DELLA ESECUZIONE SULLA SCORTA DI ESSA - SOPRAVVENIENZA DELLA SENTENZA D'APPELLO - RIFORMA SOLO QUANTITATIVA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO - ESTENSIONE - NORMA PREVISTA DAL SECONDO COMMA DELL'ART. 653 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA - DI PRIMO GRADO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA - INIZIO DELLA ESECUZIONE SULLA SCORTA DI ESSA - SOPRAVVENIENZA DELLA SENTENZA D'APPELLO - RIFORMA SOLO QUANTITATIVA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO - ESTENSIONE - NORMA PREVISTA DAL SECONDO COMMA DELL'ART. 653 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
La norma dell'art. 653, comma secondo, cod. proc. civ., sebbene dettata in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, costituisce espressione di un principio generale valido per tutte le ipotesi in cui un provvedimento giurisdizionale provvisoriamente esecutivo, posto in esecuzione, venga modificato solo quantitativamente da un successivo provvedimento anch'esso esecutivo. In applicazione di tale principio, iniziata l'esecuzione in base a sentenza di primo grado munita di clausola di provvisoria esecuzione, ove sopravvenga sentenza di appello (esecutiva di diritto) che riformi la precedente decisione in senso soltanto quantitativo, il processo esecutivo non resta caducato, ma prosegue senza soluzione di continuità, nei limiti fissati dal nuovo titolo (con persistente efficacia, entro gli stessi, degli Atti anteriormente compiuti) ove si tratti di modifica in diminuzione, o nei limiti del titolo originario qualora la modifica sia in aumento. In quest'ultimo caso il creditore, per ampliare l'oggetto della procedura già intrapresa, deve fare intervento, per la parte residuale, in base al nuovo titolo esecutivo costituito dalla sentenza di appello. (V 3875/84, mass n 435817; (V 144/83, mass n 424953; (V 1669/82, mass n 419498; (V 2348/80, mass n 406040; (V 1175/69, mass n 339764).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)