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Sez. 3, Sentenza n. 5109 del 26/05/1999 (Rv. 526686 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO | Assenza di quest'ultimo - Consegna della copia dell'atto a norma dell'art. 139 cod. proc. civ. - Validità - Dimostrazione dell'occasionalità della presenza del consegnatario - Onere della prova.
Stato
decisa il 1999-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526686-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO

Alla notificazione effettuata presso il domiciliatario ai sensi dell'art. 141 cod. proc. civ. sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 139 cod. proc. civ. in ordine alla persona cui può essere consegnata la copia dell'atto da notificare, con la conseguenza che se l'ufficiale giudiziario non rintracci il domiciliatario stesso, la consegna può essere validamente effettuata ad una persona di famiglia o addetta alla casa. In tal caso grava su chi contesta la validità della notificazione l'onere di dimostrare l'occasionalità della presenza del consegnatario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)