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Sez. L, Sentenza n. 245 del 19/01/1989 (Rv. 461423 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - ASSENZA DI QUEST'ULTIMO NELLA CASA O NELL'UFFICIO INDICATI - CONSEGNA DELLA COPIA DELL'ATTO EX ART. 139 COD. PROC. CIV. - VALIDITÀ - INVIO DELLA RACCOMANDATA - CARATTERE ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO DELLA NOTIFICAZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1989-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461423-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - ASSENZA DI QUEST'ULTIMO NELLA CASA O NELL'UFFICIO INDICATI - CONSEGNA DELLA COPIA DELL'ATTO EX ART. 139 COD. PROC. CIV. - VALIDITÀ - INVIO DELLA RACCOMANDATA - CARATTERE ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO DELLA NOTIFICAZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

La disposizione dell'art. 139 cod. proc. civ. è applicabile anche nell'ipotesi di notificazione presso il domiciliatario, nel senso che ove questi non sia rinvenuto nella casa o nell'ufficio indicati nella dichiarazione di elezione di domicilio, l'ufficiale giudiziario può consegnare la copia dell'atto a persona addetta alla casa o all'ufficio e, in Mancanza, al portiere, dando notizia, mediante lettera raccomandata, dell'avvenuta notificazione, con la conseguenza che, non costituendo l'invio di detta raccomandata un elemento essenziale del procedimento della notificazione, questa deve considerarsi effettuata nella data di consegna della copia dell'atto - data dalla quale decorre, nel caso di notifica di una sentenza, il termine per l'impugnazione - e non già nella data di spedizione o ricezione della raccomandata. (V 5828/87, mass n 454221; (V 4206/87, mass n 459961).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)