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Sez. 1, Sentenza n. 5862 del 03/10/1986 (Rv. 448269 - 01)

RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO RIASSUNTIVO - AGLI EREDI COLLETTIVAMENTE ED IMPERSONALMENTE - CONSEGNA DELLA COPIA DELL'ATTO A PERSONA DI FAMIGLIA - AMMISSIBILITÀ - PRESUNZIONE DI STABILE CONVIVENZA O DI COMUNANZA DI VITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448269-01

RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO RIASSUNTIVO - AGLI EREDI COLLETTIVAMENTE ED IMPERSONALMENTE - CONSEGNA DELLA COPIA DELL'ATTO A PERSONA DI FAMIGLIA - AMMISSIBILITÀ - PRESUNZIONE DI STABILE CONVIVENZA O DI COMUNANZA DI VITA - CONDIZIONI.*

Qualora la notificazione dell'atto riassuntivo del giudizio, nei confronti degli eredi del defunto, venga eseguita, come consentito dall'art. 303 secondo comma cod. proc. civ. (entro un anno dalla morte), agli eredi collettivamente ed impersonalmente, la consegna della copia dell'atto resta soggetta ai principi fissati dagli artt. 138 e segg. cod. proc. civ., e quindi può essere effettuata, oltre che ad uno qualsiasi di detti eredi, in qualità di destinatario, anche a persona di famiglia, cioè a persona che, indipendentemente da vincoli di sangue, si trovi nel suddetto luogo per una situazione di stabile convivenza o comunanza di vita, tenendo conto che tale situazione deve presumersi sia quando sia stata dal consegnatario espressamente enunciata all'ufficiale notificante, sia quando sia stata sottintesa con la ricezione del plico senza riserva, spettando a chi contesti la validità della notificazione di dedurre e dimostrare il carattere meramente occasionale o saltuario della presenza del consegnatario stesso in quel luogo. (V 3304/85, mass n 440968; (V 2674/83, mass n 427565; (V 2572/83, mass n 427437).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)