Sez. 4, Sentenza n. 14212 del 08/04/2026 Ud. (dep. 20/04/2026) Rv. 289769-01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' | Sentenza dichiarativa della prescrizione del reato, non oggetto di precedente rinuncia - Condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile - Ricorso per cassazione dell'imputato - Omessa deduzione di cause di proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e di motivi afferenti alla responsabilità civile - Deduzione di motivi relativi alla sola responsabilità penale - Inammissibilità - Sussistenza - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA'
E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza dichiarativa della prescrizione del reato, non oggetto di precedente rinunzia, con cui siano altresì confermate le statuizioni risarcitorie in favore della costituita parte civile nel caso in cui il ricorrente, senza dedurre l'evidenza di una causa di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., propone motivi non riguardanti le conseguenze civili del reato, ma volti a sollecitare un nuovo giudizio in ordine alla sola responsabilità penale.
Cod. Pen. art. 157 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)