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Sez. 2, Sentenza n. 2864 del 26/02/2003 (Rv. 560704 - 01)

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA | Promissario acquirente - Promessa in vendita a terzi del bene oggetto del preliminare - Violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560704-01

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA

In tema di contratto preliminare di vendita, deve escludersi che nel comportamento del promissario acquirente, il quale prometta in vendita a terzi il bene oggetto del preliminare stesso, nel libero esercizio dei propri diritti, possa ravvisarsi la violazione dei doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., trattandosi di attività estranea al rapporto contrattuale originario, la controparte del quale è terza rispetto ad essa e, comunque, tutelata, in linea generale, dal principio "res inter alios acta" e, in particolare, da quello "resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1351

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)