Sez. 2, Sentenza n. 2864 del 26/02/2003 (Rv. 560704 - 01)
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA | Promissario acquirente - Promessa in vendita a terzi del bene oggetto del preliminare - Violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. - Esclusione.
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA
In tema di contratto preliminare di vendita, deve escludersi che nel comportamento del promissario acquirente, il quale prometta in vendita a terzi il bene oggetto del preliminare stesso, nel libero esercizio dei propri diritti, possa ravvisarsi la violazione dei doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., trattandosi di attività estranea al rapporto contrattuale originario, la controparte del quale è terza rispetto ad essa e, comunque, tutelata, in linea generale, dal principio "res inter alios acta" e, in particolare, da quello "resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1351
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)