Sez. L, Sentenza n. 1694 del 25/02/1997 (Rv. 502657 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SCATTI DI ANZIANITÀ | Determinazione differenziata a parità di mansioni - In caso di sussistenza di apprezzabili e qualificate motivazioni - Violazione del principio di buona fede - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SCATTI DI ANZIANITÀ
Non contrasta con il principio di buona fede attribuire un trattamento retributivo diverso ai dipendenti a parità di mansioni, qualora la diversità sia giustificata dalla presenza di apprezzabili motivazioni, quali, ad esempio, la diversa decorrenza del rapporto di lavoro, ben potendo differenziarsi i lavoratori in base ad un dato temporale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2094, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)