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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14782 del 07/06/2018 (Rv. 649019 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Atto di rinuncia non notificato alle parti costituite - Mancanza del visto degli avvocati delle controparti - Idoneità a determinare l'estinzione del processo - Esclusione - Inammissibilità del ricorso - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649019-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE

L'atto di rinuncia al ricorso per cassazione, in assenza dei requisiti di cui all'art. 390, ultimo comma, c.p.c.(notifica alle parti costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse per l'apposizione del visto), sebbene non idoneo a determinare l'estinzione del processo, denota il definitivo venire meno di ogni interesse alla decisione e comporta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)