Sez. 2, Sentenza n. 4361 del 04/12/1981 Ud. (dep. 24/04/1982) Rv. 153430 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITÀ O RIGETTO DEL RICORSO - INAMMISSIBILITÀ RILEVABILE IN CAMERE DI CONSIGLIO - SUA DICHIARAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA - CONDANNA ALLA SANZIONE PECUNIARIA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITÀ O RIGETTO DEL RICORSO - INAMMISSIBILITÀ RILEVABILE IN CAMERE DI CONSIGLIO - SUA DICHIARAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA - CONDANNA ALLA SANZIONE PECUNIARIA - ESCLUSIONE.*
Nell'ipotesi in cui l'inammissibilità del ricorso per Cassazione sia rilevabile in camera di consiglio e sia stata invece dichiarata in udienza pubblica, il ricorrente non può essere condannato al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. (Conf. Mass. N. 151596/82 ed ivi citate; contra mass. N. 149867/81: massima isolata; V. Mass. N. 148850/81 per il caso di pluralità di ricorrenti).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 531, Cod. Proc. Pen. art. 549 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)