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Sez. 1, Sentenza n. 359 del 27/11/1981 Ud. (dep. 16/01/1982) Rv. 151596 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITÀ O RIGETTO DEL RICORSO - INAMMISSIBILITÀ CHE AVREBBE DOVUTO ESSERE DICHIARATA CON DECISIONE CAMERALE - SENTENZA CHE DICHIARA L'INAMMISSIBILITÀ - INAPPLICABILITÀ DELLA SANZIONE PECUNIARIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151596-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITÀ O RIGETTO DEL RICORSO - INAMMISSIBILITÀ CHE AVREBBE DOVUTO ESSERE DICHIARATA CON DECISIONE CAMERALE - SENTENZA CHE DICHIARA L'INAMMISSIBILITÀ - INAPPLICABILITÀ DELLA SANZIONE PECUNIARIA - CONDIZIONI.*

La sentenza della Corte di Cassazione che dichiara inammissibile il ricorso non deve pronunciare la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nel caso in cui l'inammissibilità avrebbe dovuto essere dichiarata in camera di consiglio e quando, unico essendo il ricorrente, non sussiste alcuna possibilità di verificazione dell'effetto estensivo della impugnazione. (V mass n 145316; (V mass n 144430; (V mass n 143811; (V mass n 142655; (V mass n 142165; (V mass n 142043; (V mass n 141478; (V mass n 140058; (V mass n 107974).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 531, Cod. Proc. Pen. art. 549 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)