Sez. 1, Sentenza n. 4531 del 04/03/1981 Ud. (dep. 13/05/1981) Rv. 148850 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITA O RIGETTO DEL RICORSO - INAMMISSIBILITA CHE AVREBBE DOVUTO ESSERE DICHIARATA CON DECISIONE CAMERALE - SENTENZA CHE DICHIARA L'INAMMISSIBILITA - INAPPLICABILITA DELLA SANZIONE PECUNIARIA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITA O RIGETTO DEL RICORSO - INAMMISSIBILITA CHE AVREBBE DOVUTO ESSERE DICHIARATA CON DECISIONE CAMERALE - SENTENZA CHE DICHIARA L'INAMMISSIBILITA - INAPPLICABILITA DELLA SANZIONE PECUNIARIA - CONDIZIONI.*
La sentenza della Corte di Cassazione che dichiara inammissibile il ricorso non deve pronunciare la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nel caso in cui la inammissibilita avrebbe potuto essere dichiarata in camera di consiglio e cio pur nell'ipotesi di pluralita di ricorrenti quando i motivi di impugnazione degli altri ricorrenti siano esclusivamente personali. (in senso sostanzialmente conforme V stessa sez 11 marzo 1981 n 443, tavola in corso di lavorazione, mass nn 142655, 142165, 142043, 139953, 107974; nel senso che la sanzione non deve essere pronunciata quando, unico essendo il ricorrente, non sussiste alcuna possibilita di verificazione dell'effetto estensivo dell'impugnazione, V mass nn 145316, 144430, 143811, 141478, 140058; contra, nel senso che la pluralita dei ricorrenti e la natura dei motivi dedotti sono, comunque, irrilevanti, V mass 142655).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 531, Cod. Proc. Pen. art. 549 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)