Sez. 2, Sentenza n. 9777 del 25/02/2004 Cc. (dep. 03/03/2004) Rv. 228387 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Fissazione della durata - In caso di esigenze attinenti alla acquisizione o alla genuinità della prova - Necessità - Sussistenza - In caso di esigenze diverse, unicamente quelle attinenti alla acquisizione o alla genuinità della prova - Necessità- Sussistenza - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
La fissazione della durata di una misura cautelare personale disposta al fine di garantire l'acquisizione o la genuinità della prova, ai sensi dell'art. 292, comma secondo, lett. d), cod. proc. pen., è necessaria solo quando la misura sia applicata per tutelare la suddetta esigenza, e non occorre se la misura sia disposta anche a tutela delle altre esigenze cautelari indicate nell'art. 274 cod. proc. pen. , essendo inutile fissare un termine di durata quando la misura cautelare deve continuare ad essere applicata per la salvaguardia delle altre esigenze cautelari.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. D, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 com. 2 lett. D CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)