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Sez. 6, Sentenza n. 41632 del 17/07/2013 Cc. (dep. 08/10/2013) Rv. 257802 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Fissazione della durata - Misura imposta per l'acquisizione della prova - Necessità - Sussistenza - Misura imposta anche per altre esigenze - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-07-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257802-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

La fissazione della durata di una misura cautelare personale disposta al fine di garantire l'acquisizione o la genuinità della prova è necessaria solo quando la misura sia applicata per tutelare la suddetta esigenza, ma non occorre se la misura sia disposta anche a tutela delle altre esigenze cautelari indicate nell'art. 274 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)