Sez. L, Sentenza n. 5747 del 25/09/1986 (Rv. 448211 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE - RILEVANZA - LIMITI - ALLONTANAMENTO DALLA PROPRIA ABITAZIONE DEL LAVORATORE ASSENTE PER MALATTIA - CONTROLLI DEL DATORE DI LAVORO EX ART. 5 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - CONTEMPERAMENTO CON L'ESIGENZA DI LIBERTÀ DEL LAVORATORE - LIMITI - LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO PER EFFETTO DELLA PREDETTA VIOLAZIONE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE - RILEVANZA - LIMITI - ALLONTANAMENTO DALLA PROPRIA ABITAZIONE DEL LAVORATORE ASSENTE PER MALATTIA - CONTROLLI DEL DATORE DI LAVORO EX ART. 5 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - CONTEMPERAMENTO CON L'ESIGENZA DI LIBERTÀ DEL LAVORATORE - LIMITI - LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO PER EFFETTO DELLA PREDETTA VIOLAZIONE - CONDIZIONI.*
Il giudice del merito, nello stabilire se (anteriormente alla emanazione del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638 il cui art. 5 dispone in ordine alle cosiddette fasce orarie di reperibilità) l'allontanamento dalla propria abitazione del lavoratore assente per malattia configuri o no violazione degli obblighi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.) del dipendente volti a consentire l'Esercizio del potere di controllo attribuito al datore di lavoro dall'art. 5, secondo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300, deve tener presente che l'interesse del datore di lavoro a tale controllo va contemperato con l'esigenza di libertà del lavoratore. Peraltro, - ove accertata - la violazione di detti obblighi legittima il licenziamento per giusta causa solo se, valutata non solo nel suo contenuto oggettivo ma anche nella sua portata soggettiva e in relazione alle circostanze del caso concreto, appaia meritevole della massima sanzione espulsiva, avuto riguardo al principio di proporzionalità stabilita dallo art. 2106 cod. civile. (V 3587/85, mass n 441187; (V 1977/84, mass n 434052; (V 1413/81, mass n 412052).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)