Sez. L, Sentenza n. 3579 del 14/06/1985 (Rv. 441187 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - SOPPRESSIONE "EX NUNC" DELLA PENSIONE DA PARTE DELL'INPS UNILATERALMENTE E SENZA NECESSITÀ DI ADIRE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - PRESUPPOSTI - ESCLUSIONE PER EFFETTO DELL'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE IN FORZA DI SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - INAMMISSIBILITÀ - ACCERTAMENTO DEL RECUPERO DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIFERIMENTO ALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO DI SOPPRESSIONE - NECESSITÀ - SUCCESSIVE INFERMITÀ O AGGRAVAMENTI - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - SOPPRESSIONE "EX NUNC" DELLA PENSIONE DA PARTE DELL'INPS UNILATERALMENTE E SENZA NECESSITÀ DI ADIRE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - PRESUPPOSTI - ESCLUSIONE PER EFFETTO DELL'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE IN FORZA DI SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - INAMMISSIBILITÀ - ACCERTAMENTO DEL RECUPERO DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIFERIMENTO ALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO DI SOPPRESSIONE - NECESSITÀ - SUCCESSIVE INFERMITÀ O AGGRAVAMENTI - IRRILEVANZA.*
Il potere dell'i.N.P.S. di sopprimere ex nunc, ai sensi dell'art. 10 del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, la pensione d'Invalidità, unilateralmente e senza necessità di adire l'autorità giudiziaria, nel caso in cui l'assicurato abbia recuperato la propria capacità di guadagno oltre i limiti pensionabili, non viene meno quando il diritto alla pensione sia stato riconosciuto in forza di sentenza passata in giudicato, atteso che il giudicato, sorto in relazione allo stato di fatto esistente al tempo della decisione, spiega effetti vincolanti condizionatamente al persistere del medesimo stato di fatto. Pertanto la modificazione dello stato fisico dell'assicurato ed il conseguente recupero della capacità di guadagno, che condizionano la legittimità del detto provvedimento di soppressione rimuovendo l'efficacia preclusiva del giudicato, debbono essere accertati e valutati (sulla base della soglia legale d'Invalidità vigente al tempo della decorrenza della pensione) con riferimento alla data di adozione del provvedimento stesso, restando esclusa - nel procedimento amministrativo e nel procedimento giudiziario conseguenti alla soppressione della pensione - la possibilità di considerare, ai sensi dell'art. 149 disp. Att. Cod. proc. civ., le infermità e gli aggravamenti verificatisi successivamente. (Conf 3035/84, mass n 435070, sulla prima parte; (contra 6895/82, mass n 424547, sulla seconda parte; (contra 5739/82, mass n 423470, sulla seconda parte; (contra 5453/79, mass n 402036, sulla seconda parte; (contra 4914/77, mass n 388516, sulla seconda parte; (contra 591/77, mass n 384138, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)