diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1078 del 30/01/1995 (Rv. 490100 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Obbligazione solidale passiva - Inscindibilità delle cause - Esclusione - Omessa impugnazione da parte di un condebitore solidale - Integrazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490100-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE

Nell'ipotesi di obbligazione solidale passiva non si verifica l'inscindibilità delle cause a norma dell'art. 331 cod. proc. civ. (la quale ricorre nel caso di accertamento giudiziale di una situazione giuridica unica, per cui la sentenza sarebbe "inutiliter data" se non pronunciata nei confronti di tutti gli interessati) in quanto, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati. Pertanto, quando uno dei condebitori solidali non propone impugnazione, il giudice non è tenuto ad ordinare l'integrazione del contraddittorio e la sentenza passa in giudicato nei confronti del condebitore non impugnante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)