Sez. 3, Sentenza n. 12325 del 05/11/1999 (Rv. 530911 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Solidarietà passiva - Estremi - Effetti - Scissione del rapporto processuale nei confronti di uno solo dei condebitori - Ammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
L'obbligazione solidale passiva non fa sorgere un rapporto unico ed inscindibile e non dà luogo a litisconsorzio necessario nemmeno in sede d'impugnazione e neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno di quei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale che può svolgersi utilmente anche nei confronti di uno solo dei condebitori (nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva pronunziato condanna al risarcimento dei danni di un condebitore solidale, nei cui confronti la domanda era stata rigettata in primo grado, in mancanza di appello sul punto da parte dell'attore e sulla base della sola impugnazione dell'altro condebitore solidale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)