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Sez. 2, Sentenza n. 5082 del 30/05/1990 (Rv. 467489 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - SOLIDARIETÀ PASSIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467489-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - SOLIDARIETÀ PASSIVA - ESCLUSIONE.*

L'obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto un'unica prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati, con la conseguenza che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di vari (tutti o, comunque, più) debitori solidali - che pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati nei confronti dei quali essa è stata emessa - comporta il passaggio in giudicato della pronuncia riguardante il debitore non impugnante e solo nei confronti di lui, anche nel caso in cui lo stesso sia stato convenuto nel giudizio di appello ex art. 332 cod. proc. civ., mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane, poi, insensibile all'eventuale riforma od annullamento (pronunciato per ragioni personali) delle altre pronunce. (Conf 4671/87, mass n 453325; (Conf 1917/85, mass n 439828).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)