diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 142 del 08/01/1966 (Rv. 320283 - 01)

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE) - CONDIZIONI - ESISTENZA DEL CREDITO - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE - NON NECESSITA.*
Stato
decisa il 1966-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320283-01

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE) - CONDIZIONI - ESISTENZA DEL CREDITO - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE - NON NECESSITA.*

Per l'accoglimento dell'Azione revocatoria non e necessario che il creditore abbia gia ottenuto l'accertamento giudiziale del suo credito, e tanto meno che egli sia provvisto di un titolo esecutivo, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)