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Sez. 3, Sentenza n. 1388 del 11/03/1981 (Rv. 412026 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, EVENTUS, DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS E SCIENTIA DAMNI.*
Stato
decisa il 1981-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412026-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, EVENTUS, DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS E SCIENTIA DAMNI.*

Per l'accoglimento dell'Azione revocatoria di cui alla prima ipotesi dell'art 2901, primo comma n 2, cod civ, sono sufficienti una ragione di credito anche eventuale, non occorrendo un credito già certo e determinato nel suo ammontare, e la scientia damni da parte del terzo, la quale è integrata dalla consapevolezza della idoneità dell'atto posto in essere a pregiudicare i diritti dei creditori e, quindi, prescinde dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela la revocatoria viene proposta. (V 1468/79, mass n 397798; (V 68/77, mass n 383575; (V 2069/75, mass n 375795; (V 142/66, mass n 320283).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)