Sez. 2, Sentenza n. 1220 del 26/02/1986 (Rv. 444697 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS E SCIENTIA DAMNI) - CREDITO EVENTUALE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS E SCIENTIA DAMNI) - CREDITO EVENTUALE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Ai fini dell'Azione revocatoria di cui all'art. 2901 cod. civ., se non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, si richiede che tale ragione sia stata posta a base della revocatoria, dato che gli effetti di questa non si estendono ai crediti che, pur potendo essere pregiudicati dall'atto impugnato, non siano stati dedotti con l'Azione stessa. (V 402/84, mass n 432621; (V 1388/81, mass n 412026; (V 2069/75, mass n 375795; (V 142/66, mass n 320283).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)